Edifici abusivi: la demolizione è sempre possibile, anche dopo decenni
- Il Notaio Online
- 22 ott 2018
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 27 lug 2023
Edifici abusivi: la demolizione è sempre possibile, anche dopo decenni.

«Il tempo non può sanare una situazione illegittima»: gli edifici abusivi possono essere demoliti in qualsiasi momento. Anche se sono passati molti anni dal momento della loro costruzione. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con sentenza 3351/2018.
Abusi edilizi, demolizione sempre possibile
I giudici hanno ricordato che l’illecito edilizio ha natura permanente. Ne consegue che un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva e l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata non può cadere in prescrizione.
Il privato, quindi, il cui interesse è sempre subordinato a quello pubblico, non può far valere il principio del legittimo affidamento, ossia la convinzione di essere nel giusto a causa della prolungata inerzia della Pubblica Amministrazione.
Demolizione abusi edilizi, il caso
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul caso di un edificio abusivo realizzato in un’area vincolata. Per cui il Tar aveva annullato l’ordine di demolizione del Comune sostenendo che l’abuso era stato commesso tra gli anni Sessanta e Settanta in una zona che all’epoca non era stata ancora sottoposta a vincolo.
Il Tar aveva riconosciuto il carattere abusivo del manufatto, che per le sue dimensioni e il tempo di utilizzo non poteva essere considerato precario e andava ad arrecare una trasformazione del territorio. E che il responsabile avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire prima di procedere alla costruzione.
Allo stesso tempo però, essendo trascorsi parecchi decenni dall'evento, il Tar aveva deciso di tutelare il legittimo affidamento del privato.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la situazione spiegando che «l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né - ancora - una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare».
Oltre a queste motivazioni di carattere normativo, il CdS ha rilevato che, fin dal 1935, quindi prima che l’abuso fosse realizzato, esistevano norme locali volte a regolare e controllare gli interventi edilizi, che obbligavano il privato a dotarsi di una licenza edilizia per poter realizzare un immobile. Sulla base di questi motivi, l’ordine di demolizione del Comune è stato confermato.
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