Cessione di immobili a ridosso della cartella esattoriale: è reato
L'ha stabilito la sentenza n. 40442 del 12 settembre 2018 della Corte di Cassazione.
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Eliminati tutti i dubbi in materia: la cessione della proprietà immobiliare a ridosso del ricevimento di una cartella esattoriale è reato. L'ha stabilito la sentenza n. 40442 del 12 settembre 2018 della Corte di Cassazione. Ecco come sono andate le cose.
Il fatto
Il Tribunale di Sulmona aveva condannato un contribuente alla pena di un anno di reclusione per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che aveva cercato di cedere la propietà dell'immobile a ridosso del ricevimento dell'ennesima cartella esattoriale. Decisione, questa, confermata poi dalla Corte di Appello dell’Aquila e per cui il contribuente aveva fatto ricorso. La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sul caso, ha dichiarato inammissibile la richiesta, andando a confermare l’indirizzo della Ctr abbruzzese e precisando che la vendita dei beni immobili da parte del ricorrente, avvenuta a ridosso del ricevimento dell’ennesima cartella esattoriale, fosse sufficientemente idonea a far presumere:
il compimento di una condotta commissiva, consistente nell’eseguire atti simulati di alienazione o nel realizzare altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l’azione di riscossione coattiva; per quanto premesso al punto 1) è del tutto palese la pericolosità della condotta che è di per sé condicio sine qua non per la realizzazione della fattispecie del reato di cui all’art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato
Il reato previsto dall’art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione del «pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte». Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, dato che la vendita dei beni immobili da parte del ricorrente, avvenuta a ridosso del ricevimento dell’ennesima cartella di pagamento, per un importo di € 1.956.849,44, è tale da far ragionevolmente presumere che in caso di inadempimento sarebbe scaturita la tempestiva azione esecutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Cosa che è di per sé sufficientemente idoneo a determinare l’ipotesi del reato di cui all’art. 11 del dlgs 74/2000.
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