Bonus prima casa doppio: lo può avere chi affitta?
Sì alle agevolazioni fiscali per chi compra un immobile anche se ne possiede un altro che dà in affitto. L'ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 19989/18 del 30 luglio 2018.
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Il Bonus prima casa spetta a chi non ha altro immobile all’interno del Comune ove si trova quello da acquistare e non ne possiede un altro, su tutto il territorio nazionale, già comprato con lo stesso beneficio. Ma cosa succede se si possiede un’altra abitazione che però viene affidata a un secondo soggetto?
Per chiarire questa particolare casistica è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 19989/18 del 30 luglio 2018.
Ma andiamo con ordine e, prima di analizzare la recente pronuncia, chiariamo quali sono i requisiti che generalmente occorrono per usufruire dell’agevolazione.
Il Bonus prima casa
Innanzitutto per avere diritto alla detrazione, non bisogna essere proprietari di altre case sull’intero territorio nazionale acquistate già con il bonus, salvo vendere entro un anno dal nuovo acquisto. Allo stesso modo è necessario avere la residenza nel Comune ove si trova la nuova casa da acquistare con il bonus. L’immobile acquistato, inoltre, con il bonus prima casa non si può vendere per almeno 5 anni, salvo acquistarne un secondo entro 12 mesi, anche questo da destinare a propria abitazione principale. L’immobile acquistato con il bonus prima casa si può anche dare in affitto senza perdere l’agevolazione: il contribuente cioè non è tenuto ad andare a vivere nell’abitazione acquistata con il bonus per usufruirne, a patto però che abbia la residenza all’interno dello stesso Comune.
Bonus prima casa per due volte
La sentenza n. 2778/2018 della commissione tributaria di Milano aveva già stabilito che, nel caso di vendita della prima casa entro i cinque anni, la residenza nell’immobile riacquistato entro un anno consente di mantenere il diritto all’agevolazione anche in assenza di nuova residenza anagrafica. Secondo la pronuncia, dunque, se c’è prova dell’effettiva residenza presso il nuovo immobile, si può mantenere l’agevolazione pure in assenza di trasferimento formale della residenza anagrafica. E’ possibile inoltre avere l’agevolazione fiscale una seconda volta se la casa diventa inagibile o troppo stretta. E si può altrettanto usufruire dell’agevolazione se si acquista casa per i figli intestandola a questi, anche se chi paga ha già comprato la propria prima casa con il bonus.
La novità
Con la sentenza n. 19989/18, la Cassazione ha ora stabilito che .
chi ha già un’altra casa nello stesso Comune ove si trova quella in corso di acquisto a condizione che quest’ultima sia stata data in affitto, può sfruttare il bonus prima casa.
E ciò per una semplice ragione: per fruire dei benefici fiscali sull’acquisto della “prima casa”, la nozione di “casa di abitazione” deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Tale idoneità però non sussiste quando l’immobile è dato in locazione a terzi; di conseguenza, l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia proprietario di altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto di locazione regolarmente registrato (sempre che si tratti di un contratto non maliziosamente finalizzato a creare lo stato di indisponibilità della stessa).
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