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alienazione immobile

Buongiorno Notaio,

Quando si aliena un immobile è necessario che esso sia regolare da un punto di vista

urbanistico?

Ringrazio anticipatamente per la risposta

Remo

 

Il Notaio Online ha risposto

Buongiorno sig.Remo,

Ai sensi di legge (articolo 40 della legge 28 febbraio 195 n. 47 e articolo 46 del DPR 6 giugno 2001 n. 380), in

sede di trasferimento di fabbricati (a qualunque titolo, e quindi anche per donazione), parte venditrice

deve dichiarare gli estremi del provvedimento urbanistico che ha dato luogo alla costruzione.

Se tuttavia le opere di edificazione sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (data di entrata in

vigore della legge “ponte”), in luogo degli estremi del provvedimento urbanistico che ha autorizzato la

costruzione, parte venditrice può limitarsi a rilasciare una dichiarazione in tal senso, senza che sia all’uopo

necessario indicare il provvedimento urbanistico.

Quindi per le costruzioni realizzate prima del 1° settembre 1967, vi è una irrilevanza del provvedimento

urbanistico.

Perché questa irrilevanza?

Perché prima di quella data (salvo che nei centri abitati) NON era necessario richiedere un provvedimento

comunale per realizzare una costruzione.

Quindi ai fini del trasferimento di proprietà, l’immobile, costruito prima del 1 settembre 1967, potrebbe

essere anche stato realizzato abusivamente e questa circostanza non rileva ai fini del trasferimento.

E che dire degli interventi successivi?

Essi vanno citati non a pena di nullità, ma solo per raffigurare la cronistoria urbanistica del bene, volta ad

avere un quadro completo della sua storia urbanistica.

E che succede se non vengono citati?

Nulla se i provvedimenti ci sono.

Se invece gli interventi successivi sono stati realizzati, senza che i provvedimenti urbanistici vi siano, siamo

in presenza di un cd “abuso minore”.

L’atto si può stipulare?

Si, purchè si regolamenti in atto ( o con una scrittura a latere) se i costi necessari per sanare tali irregolarità

siano a carico di parte venditrice o di parte acquirente.

Occorre infine rilevare che NON compete al notaio la verifica della regolarità urbanistica dell’immobile.

Grava sul venditore l’obbligo di dichiarare gli estremi dei provvedimenti edilizi e di garantire la regolarità

edilizia.

Nei casi in cui il notaio o le parti abbiano però dei dubbi sulla regolarità urbanistica del bene, è consigliabile

richiedere ad un tecnico il rilascio di una certificazione di regolarità urbanistica.

Distinti Saluti


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